La Cassazione ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di rapina a carico dell’imputato, che risultava essersi impossessato, evidentemente o con violenza o con minaccia, del telefono cellulare dell’ex fidanzata, escludendo che potesse valere ad escludere il dolo specifico del procurarsi un ingiusto profitto, la rappresentata intenzione di volersi avvalere dell’apparecchio solo per dimostrare al padre della persona offesa , attraverso la lettura dei messaggini telefonici, il tradimento commesso dalla ragazza instaurando una relazione con un altro uomo.

La fattispecie è indubbiamente particolare, ma la Cassazione la risolve facendo applicazione di principi consolidati.

E’ incontroverso, infatti, che nel reato di rapina, il profitto, oggetto del dolo specifico, può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (tra le tante, Cassazione, Sezione II, 17 maggio 2005, Bertozzi).

Ma è altrettanto incontroverso che, per la configurabilità del reato di rapina, non si richiede lo scopo dell’agente di procurare a sè o ad altri un profitto di natura “economica”, ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta.

Così, esemplificando, con affermazione anche qui calzante, è stata ravvisata la rapina nei confronti dell’imputato che si era impossessato degli oggetti nella disponibilità della vittima nel corso di un litigio tra ex-amanti e, quindi, a scopo di ritorsione per il rapporto sentimentale finito male (Sezione II, 25 maggio 2011, Bance).

L’intenzione di ricavare elementi conoscitivi dal telefono non poteva che essere qualificata come antigiuridica risolvendosi, nella prospettiva della vittima, in una indebita intrusione nella propria sfera di riservatezza, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella sfera sessuale, che non ammette intrusione da parte di terzi.

Precedenti giurisprudenziali

Cassazione, Sezione II, 25 maggio 2011, Bance.

Riferimenti normativi

Art. 628, c.p.